E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015, Supplemento ordinario n. 51, il D.M. 03 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Il cosiddetto “Testo Unico” entrerà in vigore il 26 novembre 2015 e nel frattempo, come disposto già dal D.Lgs. 139/2006, “fino all’adozione … (del citato T.U. appena pubblicato) alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti anche delle esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate”.
Le norme tecniche si possono applicare alle attività:
di nuova realizzazione, oppure;
a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del TU (26 novembre 2015).
In caso di interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento di attività esistenti al 16 novembre 2015, … le norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare. Nelle attività non rientranti in questi casi, le norme tecniche si applicano all’intera attività.